IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005);
  Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma  93  della  citata  legge
30 dicembre  2004,  n.  311,  che  prevede come, ai fini del concorso
delle  autonomie  regionali  e  locali al rispetto degli obiettivi di
finanza   pubblica,   le   disposizioni  di  cui  al  presente  comma
costituiscano   principi   e  norme  di  indirizzo  per  le  predette
amministrazioni  e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che
operano  le  riduzioni  delle  rispettive dotazioni organiche secondo
l'ambito  di  applicazione  da definire con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 98 del predetto
articolo.  Tale  comma  prevede  che  con  decreti del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  previo  accordo  tra  governo,  regioni  e
autonomie  locali  da concludere in sede di conferenza unificata, per
le  amministrazioni  regionali,  gli  enti  locali di cui all'art. 2,
commi  1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000,  n.  267  e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono
fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007,
previa  attivazione  delle  procedure  di  mobilita' e fatte salve le
assunzioni  del  personale  infermieristico  del  Servizio  sanitario
nazionale;
  Visto  che  le  misure  di  cui al comma 98 dell'art. 1 della legge
30 dicembre  2004,  n.  311,  devono  garantire,  per le regioni e le
autonomie  locali,  la  realizzazione  di economie di spesa lorde non
inferiori  a  213  milioni  di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di
euro  per  l'anno 2006, a 850 milioni di euro per l'anno 2007 e a 940
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per gli enti del Servizio
sanitario  nazionale,  devono  garantire, economie di spesa lorde non
inferiori  a  215  milioni  di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di
euro  per  l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;
  Ritenuto  di  dover procedere alla individuazione, per le regioni e
per  gli  enti  del  Servizio  sanitario nazionale, dei criteri e dei
limiti  relativi  alle assunzioni a tempo indeterminato, nonche' alla
definizione  dell'ambito applicativo delle disposizioni relative alla
rideterminazione degli organici in attuazione dell'art. 1, commi 93 e
98, della legge n. 311 del 2004;
  Visto  l'Accordo,  sancito  in  sede  di conferenza unificata il 28
luglio  2005,  tra  governo,  regioni  e  autonomie  locali, che, nel
definire modalita', criteri e limiti generali per la disciplina delle
disposizioni  contenute  nei  citati commi 93 e 98 demanda a separati
appositi  accordi  tra  il governo, le regioni, gli enti dei Servizio
sanitario nazionale e gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2,
del   decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,  la  specifica
disciplina delle predette fattispecie;
  Visto  l'Accordo,  sancito  in  sede  di  conferenza  unificata  il
24 novembre  2005,  tra  governo, regioni e autonomie locali, che da'
attuazione  a  quanto  previsto  nel precedente accordo del 28 luglio
2005;
  Vista  la  rettifica  all'Accordo del 28 luglio 2005 concernente il
punto  9, lettera c) del citato accordo, approvata nella seduta della
conferenza unificata del 26 gennaio 2006;
  Acquisiti  i  pareri  dei  Ministeri dell'economia e delle finanze,
dell'interno  e  della salute nonche' del Dipartimento per gli affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio
2005,  con  il  quale  il  Ministro per la funzione pubblica e' stato
delegato  ad  esercitare  le  funzioni  attribuite  al Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di  lavoro  pubblico,  nonche'
l'organizzazione,  il  riordino  ed  il funzionamento delle pubbliche
amministrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il presente decreto e' emanato ai sensi dell'art. 1, commi 93 e
98,  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311 ed in attuazione degli
accordi sanciti in sede di conferenza unificata il 28 luglio 2005, il
24 novembre   2005,  tra  governo,  regioni  e  autonomie  locali  ed
individua,  per  le  amministrazioni  regionali  e  per  gli enti del
Servizio  sanitario  nazionale,  i  criteri e i limiti concernenti la
rideterminazione   delle  dotazioni  organiche  e  le  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007.
  2. L'individuazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni e la
definizione  dell'ambito  applicativo  della  rideterminazione  degli
organici  di  cui al precedente comma e' effettuata distintamente per
il  personale  delle  regioni  e  per  quello  del Servizio sanitario
nazionale.
  3.  Ai  sensi  del  comma  98, dell'art. 1, della legge 30 dicembre
2004,  n.  311, le disposizioni del presente decreto non si applicano
per le assunzioni a tempo indeterminato del personale infermieristico
del Servizio sanitario nazionale.
  4.   Al  fine  di  monitorare  i  dati  sulla  stabilizzazione  del
precariato  e  dei lavoratori socialmente utili alle dipendenze delle
pubbliche  amministrazioni  locali,  le assunzioni derivanti da leggi
speciali sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze -
Ragioneria  generale  dello  Stato  e  al Dipartimento della funzione
pubblica.