IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005); Visto in particolare l'art. 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede come, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscano principi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 98 del predetto articolo. Tale comma prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilita' e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale; Visto che le misure di cui al comma 98 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, devono garantire, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008; Ritenuto di dover procedere alla individuazione, per le regioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, dei criteri e dei limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato, nonche' alla definizione dell'ambito applicativo delle disposizioni relative alla rideterminazione degli organici in attuazione dell'art. 1, commi 93 e 98, della legge n. 311 del 2004; Visto l'Accordo, sancito in sede di conferenza unificata il 28 luglio 2005, tra governo, regioni e autonomie locali, che, nel definire modalita', criteri e limiti generali per la disciplina delle disposizioni contenute nei citati commi 93 e 98 demanda a separati appositi accordi tra il governo, le regioni, gli enti dei Servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la specifica disciplina delle predette fattispecie; Visto l'Accordo, sancito in sede di conferenza unificata il 24 novembre 2005, tra governo, regioni e autonomie locali, che da' attuazione a quanto previsto nel precedente accordo del 28 luglio 2005; Vista la rettifica all'Accordo del 28 luglio 2005 concernente il punto 9, lettera c) del citato accordo, approvata nella seduta della conferenza unificata del 26 gennaio 2006; Acquisiti i pareri dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della salute nonche' del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche' l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto e' emanato ai sensi dell'art. 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed in attuazione degli accordi sanciti in sede di conferenza unificata il 28 luglio 2005, il 24 novembre 2005, tra governo, regioni e autonomie locali ed individua, per le amministrazioni regionali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, i criteri e i limiti concernenti la rideterminazione delle dotazioni organiche e le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007. 2. L'individuazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni e la definizione dell'ambito applicativo della rideterminazione degli organici di cui al precedente comma e' effettuata distintamente per il personale delle regioni e per quello del Servizio sanitario nazionale. 3. Ai sensi del comma 98, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni del presente decreto non si applicano per le assunzioni a tempo indeterminato del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. 4. Al fine di monitorare i dati sulla stabilizzazione del precariato e dei lavoratori socialmente utili alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni locali, le assunzioni derivanti da leggi speciali sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica.